Cittadinanza italiana diciottenni

Ultima modifica 26 ottobre 2021

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona a un determinato Stato, con tutti i diritti e i doveri civili e politici che questo comporta.

“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (18° anno di età), diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

Ciò significa che è riconosciuto il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.

È possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana" se si possiedono i seguenti requisiti:

  • essere residenti nel Comune di Barasso presso il quale si intende rendere la dichiarazione di acquisto;
  • nascita in un Comune italiano da genitori stranieri;
  • titolari di un permesso di soggiorno;
  • residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età).

Qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale. (ad esempio mediante certificazioni scolastiche o mediche).

 

Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. (Legge n. 98 del 09.08.2013, in vigore dal 21.08.2013).

 

Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:

  • essere iscritti alle liste elettorali e votare;
  • muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
  • accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza, non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti a essa connessi; tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra. Quindi, se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine, sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

 

Documentazione da presentare

Salvo la mancata comunicazione preventiva, la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età allegando i seguenti documenti:

  • passaporto in corso di validità;
  • permesso di soggiorno in corso dì validità;
  • modulo istanza cittadinanza neo diciottenni compilato e sottoscritto;
  • marca da bollo da € 16,00 da applicare all’istanza.

Al fine di verificare residenza legale costante in Italia dalla nascita l'Ufficio può chiedere eventuale documentazione idonea aggiuntiva a quella già elencata.

 

E’ inoltre previsto il versamento di Euro 250,00 da effettuare con bollettino sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza", specificando nella causale "cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94".

 

N.B. Il versamento va effettuato solo quando l’ufficio comunale avrà completato l’istruttoria e convocherà il cittadino per rendere la dichiarazione.

La cittadinanza viene concessa entro 120 giorni dal ricevimento degli atti.

Revoca della cittadinanza

La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, (straniero nato in Italia e residente fino al 18° anno di età), è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale), nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

Normativa di riferimento:

  • Legge n° 91 del 5/2/1992 (art. 4 comma 2)
  • D.P.R. n. 572 del 12/10/1993 (art. 1, art. 3 comma 4)
  • Circolare n° K 64.2/13 del 7/11/2007 del Ministero dell’Interno
  • Circolare n° K.60.1 del 5/1/2007
  • Circolare n. 10652 del 6/08/2009
  • art. 33 D. Legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013
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