Separazioni e divorzi
CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO
Con il termine “separazione” si individua, giuridicamente, l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.
La separazione può essere:
- Consensuale: quando i coniugi decidono si separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli minori).
- Giudiziale: quando i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due intenta una procedura legale di separazione.
Con il termine “divorzio” invece si intende lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal tribunale, che può essere di:
- Scioglimento del matrimonio civile.
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario).
- Deliberazione sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.
In caso di divorzio restano invariati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
Con Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte nuove modalità per la separazione dei coniugi, peri il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Con l’entrata in vigore della sopra citata Legge ora è possibile separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio rivolgendosi, in maniera consensuale, direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile di uno dei seguenti Comuni:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è stato inscritto l’atto di matrimonio dove lo stesso è stato celebrato;
- in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.
- In questo caso l’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
L’art. 12 della L. 162/2014 prevede che due coniugi possono divorziare mediante una dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile anche se hanno iniziato la procedura di separazione in Tribunale purché dalla data di passato in giudicato della relativa sentenza diano trascorsi almeno dodici mesi per la procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Non è possibile ricorrere a questa procedura in presenza di figli minori nati nella coppia, in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci ed infine se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.
I coniugi devono presentare all’Ufficiale di Stato Civile:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di entrambi i coniugi;
- autocertificazione (in caso di presenza di figli maggiorenni);
- documenti di identità delle parti;
- (in caso di divorzio) sentenza di separazione, passata in giudicato oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di sei mesi dalla data certificata nell’accordo stesso oppure l’atto contenente l’accordo si separazione concluso dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, trascorsi più di sei mesi dalla data dell’atto contente l’accordo stesso;
- (in caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo.
Terminate le verifiche di legge l’Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo.
Il giorno dell’accordo le parti dichiareranno all’Ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare e nello stesso giorno verrà concordato un secondo appuntamento, non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dei sottoscrizione dell’accordo (quella del primo appuntamento) mentre nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio l’accordo è immediatamente efficace.
Se le parti non si presentato i giorno della conferma dell’accordo lo stesso non avrà alcun valore e nel caso le parti volessero comunque separarsi o divorziare dovranno ripetere tutta la procedura.
Il procedimento prevede un costo di € 16,00.= da versare direttamente all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’accordo.
Separazione e divorzio davanti all’avvocato (negoziazione assistita)
L’art. 6 della legge 162/2014 prevede che i coniugi possano avvalersi dell’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati da loro nominati, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, senza doversi recare in tribunale.
I coniugi che volessero usufruire di tale procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato, il quale provvederà alla verifica dei presupposti stabiliti dalla legge e agli adempimenti normativi previsti.
Questa modalità è possibile anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Gli avvocati coinvolti nella negoziazione assistita, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all’Ufficio dello Stato Civile dei seguenti Comuni:
- in cui è stato iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o di altri riti religiosi;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Nel caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare anche una copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex art. 6 L. 162/2014.
L’ufficio dello Stato Civile del Comune di Barasso è competente a ricevere la convenzione se è il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili oppure se è il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero.
L’invio deve essere fatto tramite PEC all’indirizzo: comune.barasso@pec.regione.lombardia.it unitamente a:
- generalità degli avvocati (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, codice fiscale);
- generalità dei coniugi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- modello Istat (Modello Istat M252 – separazione e Modello Istat M253 – divorzio)
L’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla trascrizione dell’accordo per sunto senza la riproduzione delle condizioni pattuite dandone conferma via pec agli avvocati coinvolti.